Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rispondendo a un quesito posto da Federalberghi, entra nel dettaglio delle norme previste dall'articolo 2 del Dlgs n. 39/2014, concernente la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
All'interno dell'interpello 15 settembre 2014 n. 15, il Ministero entra naturalmente nel dettaglio delle casistiche di interesse dell'ente proponente ma non manca di dare indicazioni generali.
Ad esempio, si ricorda che il certificato va richiesto solo qualora i destinatari del servizio siano preventivamente determinabili, stante la previsione per cui il datore di lavoro si debba attivare per la richiesta qualora intenda impiegare personale in attività che «comportino contatti diretti e regolari con minori».
Inoltre, precisa il Ministero, l'obbligo di richiesta del certificato è fissato prima dell'assunzione, ovvero nella misura in cui, a scadenza di contratto, si proceda a stipularne uno nuovo.
Quindi il certificato va chiesto per gli addetti al miniclub o al babysitting ma non per chi presta servizio in portineria o in cucina.