Ha l'obiettivo di raggiungere una uniformità di comportamento tra gli operatori dei Comuni la circolare della Prefettura di Avellino 23 febbraio 2015 relativa alle modalità applicative dell'articolo 5 del Dl n. 47/2014 in materia di lotta all'occupazione abusiva di immobili.
La Prefettura fornisce alcuni chiarimenti in materia, partendo dalla pronuncia della Corte di Cassazione 3 gennaio 2014 n. 37 e alla sua remissione al Primo Presidente per una eventuale pronuncia a Sezioni Unite. In attesa quindi di una posizione definitiva della Suprema Corte, si ricorda che il contratto di locazione, sottoscritto dalle parti, seppur non registrato, costituisce titolo valido per attestare l'occupazione non abusiva dell'immobile, non essendo necessaria una ulteriore dichiarazione di assenso del proprietario.
L'ufficiale d'anagrafe dovrà però inviare al proprietario una comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione/variazione anagrafica ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.
L'assenso all'occupazione reso dal proprietario in favore dell'occupante dell'immobile, non necessariamente legato al proprietario da relazione di parentela, affinità o vincoli affettivi, costituisce titolo sufficiente a dismostrare la non abusività dell'occupazione e legittima la richiesta di iscrizione anagrafica.
Qualora l'ufficiale d'anagrafe, spiega ancora la Prefettura, accerti nel corso della fase istruttoria che l'occupazione dell'immobile è avvenuta senza un titolo legittimo, dovrà adottare un provvedimento formale con il quale darà atto della nullità dell'iscrizione anagrafica e della conseguente nullità di tutti gli atti emessi in relazione all'iscrizione dichiarata nulla, con il conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.
L'articolo 5 del Dl n. 47/2014, si sottolinea, non prevede un divieto assoluto di iscrizione anagrafica di colui che è privo di un titolo di occupazione di un immobile; prevalgono i principi sanciti dalla legge anagrafica e, in particolare, del disposto dell'articolo 2 della legge n. 1228/1954.