Nel comunicato del Presidente Anac Cantone, inoltre, si ribadisce che la multa alle imprese va comminata solo se esse aderiscono al soccorso istruttorio e non a quelle che decidono di abbandonare la gara per irregolarità formali.

Il presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, torna sulla corretta interpretazione degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del Codice dei contratti con il comunicato 25 marzo 2015.
Il comunicato segue l'adunanza del Consiglio Anac durante il quale sono state approvate le risposte a una serie di quesiti posti dal Viminale.
In prima battuta Cantone rimarca che la disciplina del comma 2-bis, articolo 38, del Dlgs n. 163/2006 ha portata generale e si applica anche alle procedure ristrette.
Il divieto contenuto nell'articolo 12 Dlgs n. 209/2005 di trasferire il rischio di pagamento delle sanzioni amministrative non incide sulla nuova disciplina del soccorso istruttorio e resta valido l'articolo 75, comma 1, del Codice che permette la garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
Di rilievo inoltre la questione inerente alla diretta applicazione delle nuove norme sul soccorso istruttorio: richiamando la determinazione n. 1/2015, l'Anac ricorda che la sanzione va comminata solo qualora l'impresa intenda avvalersi del soccorso istruttorio ma, in osservanza della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, prevede che sia possibile integrare o chiarire i certificati senza il pagamento di alcuna sanzione qualora non si aderisse alla disciplina introdotta dal decreto Pa (Dl 90/2014).


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