«L'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell’anno, l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 24 giugno 2014, n. 90».
La sezione Autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione 24 marzo 2015 n. 11 pone fine al dibattito sull'applicazione delle normativa di cui all'articolo 13-bis del Dl n. 90/2014: la disciplina di "passaggio" deve tenere nel debito conto il principio di irretroattività delle norme nonché il presumibile esistere di una previsione autorizzatoria e di un impegno di spesa per quelle attività effettuate dal dipendente prima del 19 agosto 2014.