Il termine per il pagamento dello straordinario elettorale, imposto ai Comuni dall'articolo 15 del Dl n. 8/1993, è quello dei quattro mesi successivi alle consultazioni visto che le amministrazioni devono rendicontare solo le spese effettivamente sostenute. Pertanto i compensi ai titolari di posizione organizzativa, spiega l'Aran nell'orientamento applicativo RAL_1735, possono essere erogati anche in via anticipata rispetto al pagamento della retribuzione di risultato.
«Diversamente ritenendo, infatti - si legge nel parere -, stante il vincolo legale, si determinerebbe una situazione di sostanziale ed insuperabile impossibilità di rimborso agli enti delle spese per il lavoro straordinario dei titolari di posizione organizzativa, con conseguente impossibilità di pagare a questi ultimi i relativi compensi, nonostante la disciplina contrattuale abbia inteso specificamente riconoscere tale beneficio economico al personale di cui si tratta».