La circolare del ministero dell'Interno 24 aprile 2015 n. 6, oltre alla questione dei figli di una sola delle parti (di cui al Memoweb n. 82/2015), affronta anche la questione dell'ambito di applicazione dell'articolo 12 con riferimento alla previsione di cui al comma 3, terzo periodo (patti di trasferimento patrimoniale).
Il Viminale precisa che è da escludere il divieto di ricorrere all'ufficiale di stato civile per la separazione consensuale o lo scioglimento del matrimonio quando sia "in gioco" l'assegno di mantenimento. Esso va considerato «un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato» e quindi rientra tra le disposizioni negoziali in sede di separazione e divorzio.
Il Ministero ricorda agli ufficiali di stato civile di non entrare nel merito della somma consensualmente decisa ma solo di recepire quanto concordato.