Una PA è responsabile del funzionamento informatico di una sua piattaforma e che le risposte informatiche della stessa costituiscono provvedimenti amministrativi, anche impliciti.
Ad affermarlo il Tar Trento nella sentenza 15 aprile 2015 n. 149 che arriva a pochi giorni dalla sentenza del Tribunale amministrativo di Milano (pronuncia 9 aprile 2015 n. 910) che affermava l'obbligo dell'amministrazione di rimediare alle difficoltà tecniche di accesso quando le gare d'appalto si svolgono con sistemi informatici.
Ormai le tecnologie informatiche costituiscono, anche per la Pubblica Amministrazione, uno strumento imprescindibile che trova un'attenta disciplina nel Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e nelle relative norme attuative, al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa: non si può quindi che considerare le risposte del sistema informatico come espressione dell'amministrazione proprietaria e quindi delle persone che ne hanno responsabilità.
Il Collegio ha sancito che, in caso di "anomalie", la responsabilità è non solo di chi predispone il funzionamento dello strumento informatico senza considerare tali conseguenze, ma anche del dipendente che, con un modus operandi omissivo, non abbia svolto quelle attività, orientate ai principi di legalità, imparzialità e favor partecipationis che, nello specifico trattato dal Tar di Trento, avrebbero potuto soddisfare l'interesse legittimo del cittadino alla partecipazione al concorso straordinario indetto dal Ministero della Salute.