Anche se con modalità innovativa, l'attività, che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone paganti, si esplica quale attività economica in senso proprio e come tale non può considerarsi libera e non assoggettabile alle previsioni normative applicabili a chi somministra alimenti e bevande.

Discriminante è il pagamento del corrispettivo.
Anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati, verso una clientela limitata trattata come ospite personale, l'attività di un home restaurant va classificata alla stregua di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quindi sottoposta alle disposizioni che la regolano.
La risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2015 n. 50481, richiamando l'articolo 1 della legge n. 287/1991, sostiene che, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del Dlgs n. 59/2010, chi volesse gestire l'home restaurant è tenuto a presentare la SCIA o a richiedere l'autorizzazione in caso di attività svolte in zone tutelate.


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