L'articolo 9 del Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di indormazioni sugli agli alimenti ai consumatori stabilisce l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico «che provochi allergie o intolleraze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata».
Tra questi ingredienti rientrano i solfiti, che sulle bottiglie di vino sono indicati quando sono presenti in tenore superiore a 10mg/litro.
Al di sotto di tale soglia, per la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Ue è possibile indicare sull'etichetta un'informazione del tipo "senza solfiti aggiunti" purché, si legge nella nota 29 aprile 2015, «il vino contenga solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione».