Il decreto Enti locali "tocca" le disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici di cui all'articolo 23-ter del Dl n. 90/2014.
L'articolo 9 del Dl, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 9 prevede che sia eliminata la dicitura «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
La nuova versione del comma, pertanto, sarà la seguente:
«3. I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro»