Ancora una volta la Cassazione non ci sta a fare da “spalla” ai furbi. Correre a 141 km/h in presenza di limite 70 km/h per sottoporsi ad una visita medica non costituisce “stato di necessità".

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con la sentenza n. 20121 del 24 settembre 2014 ha nuovamente ribadito che lo “stato di necessità” deve tenere conto del contemperamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute del conducente e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni e bambini.
Tali elementi non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell'appellante.
Nel caso in esame, la Corte ha giustamente osservato che: «[...] a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l'incolumità delle persone e, se non grave, non giustificava di per sé la condotta posta in essere».


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