Adempimenti degli uffici dello stato civile spiegati dalla Direzione centrale per i Servizi demografici nella circolare 1° ottobre 2014 n. 16 all'indomani delle modifiche apportate dall'articolo 6 del Dl n. 132/2014 agli articoli 49, 63 e 69 del Dpr n. 396/2000.
Le misure introducono importanti novità in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili e di scioglimento del amtrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Quanto stabilito nell'articolo 6 è già in vigore dal 13 settembre 2014 mentre sarà necessario aspettare il 30mo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione per le disposizioni di cui all'articolo 12 del Dl n. 132/2014.
Le indicazioni del Viminale, pertanto, concernono nello specificolo quanto già operativo e affidano al Comune in cui il matrimonio è stato iscritto - se celebrato con rito civile - o trascritto - in caso di matrimonio religioso - l'obbligo di eseguire i relativi adempimenti e di irrogare le sanzioni agli avvocati "ritardatari" nella trasmissione della copia autenticata dell'accordo tra i coniugi all'ufficio dello stato civile.
Il Viminale sottolinea inoltre che non si ritiene necessario che l'avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.
Gli accordi raggiunti dai coniugi si aggiungono all'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi di stato civile.
Il termine di decorrenza per stabilire la durata della neparazione prima di poter presentare domanda di divorzio è fissato nella "data certificata" riportata negli accordi stessi.