La disciplina comunitaria in materia di rapporto tra libero mercato e disciplina dei servizi di interesse economico generale, prevede che l'amministrazione possa concedere diritti esclusivi ad un’impresa pubblica o privata soltanto qualora il libero confronto concorrenziale sia di ostacolo alla missione affidata a tale impresa.

Il Comune non può chiudere il mercato, seppure all'esito di una gara ad evidenza pubblica, per motivazioni di natura estetica.
Con questa motivazione il Tar Lombardia ha ritenuto illegittimo il regolamento di polizia mortuaria che non ha lasciato al libero mercato la fornitura di arredi e lastre per colombari e cellette nonché le conseguenti riparazioni manutentive.
Per i giudici della sentenza 24 settembre 2014 n. 2378 le ragioni di uniformità estetica «possono essere perseguite tramite l’imposizione di prescrizioni all’atto del rilascio delle singole autorizzazioni».
Altra nota dolente per il Tar è la violazione del regime di libera concorrenza nell'idea che l'appalto possa tutelare un'esigenza di risparmio nei costi di sepoltura: «non è affatto scontato, né è stato nel caso di specie dimostrato, che la tariffa praticata dall’unico concessionario determini un risparmio di spesa rispetto alle tariffe che applicherebbero soggetti operanti in concorrenza tra di loro» e quindi non sussiste alcuna ragionevole motivazione tale da indurre il Comune alla chiusura del mercato.


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