Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50 % più 1 dei componenti la Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum.
Non è però il caso del disegno di legge Boschi «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile scorso.
Il prossimo passaggio sarà la richiesta formale di referendum.
La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Nel caso del disegno di legge Boschi i cittadini saranno chiamati a votare tra due opzioni: confermare o non confermare le modifiche costituzionali.
In questo tipo di referendum non è previsto un quorum (numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido). La legge viene promulgata, se i voti favorevoli superano quelli sfavorevoli.
La procedura per lo svolgimento del referendum costituzionale è disciplinata dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Fino al 1970, infatti, non era possibile procedere a referendum costituzionale, essendo assente qualunque legge disciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in seconda delibera la maggioranza qualificata.
Infine la votazione avrà luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum stesso.