Le determinazioni di carattere regolamentare spettano al Consiglio comunale che non può delegare il proprio potere alla Giunta, tanto più senza formulare i criteri per «l'eventuale esercizio di tale impropria ed inammissibile delega».
Il Consiglio di Stato coglie l'occasione di un nuovo caso di regolamentazione degli orari di esercizio delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande per indicare le competenze degli organi di governo del Comune.
Nella sentenza del 27 settembre 2014 n. 5287, infatti, la disamina del caso parte dalla regolamentazione degli orari dell'attività in un'area definita del territorio comunale per poi arrivare ad analizzare norme e casistiche per l'esercizio dei poteri attribuiti dal Testo unico degli enti locali al Consiglio (articolo 42), alla Giunta (articolo 48) e al Sindaco (articolo 50) quale organo del Comune e quale ufficiale di governo.
Per i giudici, visto il protrarsi nel tempo di una situazione che di fatto non poteva più essere considerata contingibile e urgente, la disciplina del comportamento dei cittadini - o di una parte di essi - doveva essere effettuata con un regolamento dal contenuto generale e astratto. La competenza della Giunta ad emanare regolamenti deve essere considerata del tutto speciale ed eccezionale, «limitata ai soli regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio».
La modifica degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici è nei poteri del Sindaco in casi di emergenza, nei quali egli agisce ai sensi del comma 6, articolo 54 in qualità di agente di governo.
Il potere di tutelare e garantire la sicurezza urbana, individuando a tal fine le misure più idonee e adeguate, non può invece che manifestarsi in via ordinaria attraverso l'esercizio della potestà regolamentare che spetta interamente ed esclusivamente all'organo consiliare.