Per procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica, il Comune deve in primo luogo verificare la sussistenza di un soggiorno legale quinquennale secondo i requisiti stabiliti dalla direttiva n. 38/2004 e confermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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Il servizio di risposta a quesiti Ancitel si sofferma ad analizzare i requisiti da verificare in materia di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
Il caso sottoposto dal Comune riguarda un cittadino rumeno in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino Ue rilasciata da un precedente Comune nell'aprile 2008 e poi cancellato per irreperibilità al Censimento nel dicembre 2013. Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica al Comune richiedente il parere, l'ente si domanda se è necessario dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal Dlgs n. 30/2007 oppure accogliere la richiesta e successivamente segnalare alla Prefettura il soggiorno irregolare.
Prima verificare la sussistenza del soggiorno legale quinquennale, risponde l'Ancitel, perché in caso affermativo il diritto di soggiorno permanente non è più subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del DLgs 30/07 di recepimento della direttiva 38/2004.
In caso contrario, sempre «non ricorrano le condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 30/07, si ritiene che vada verificato il possesso attuale dei requisiti di soggiorno legale come indicato dalla circolare del Ministero degli Interni del 27/4/2012 n. 9 e dall'Allegato B alla stessa».


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