I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la centrale unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara: mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa.
Il Tar Abruzzo nella sentenza 16 ottobre 2014 n. 721 apre a una questione che diventerà presto cogente e riguarderò tutti i Comuni non capoluogo di provincia: la previsione di dover obbligatoriamente acquisire beni, lavori e servizi tramite una centrale unica di committenza (articolo 33, comma 3-bis, Dlgs n. 163/2006) impone di riflesso scelte organizzative i cui effetti avranno anche natura sostanziale, sembra dire il tribunale.
Il ricorso per l'esclusione da una gara d'appalto proposto e notificato a uno solo dei Comuni è inammissibile perché la notifica doveva arrivare alla Centrale Unica di committenza in quanto «pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato», a termini dell'articolo 41, comma 2, C.p.a.
Il principio vale a maggior ragione per le Unioni di Comuni in quanto enti dotati di personalità giuridica.