Lo statuto comunale va qualificato come atto normativo secondario capace di innovare l'ordinamento, entro certi limiti. Nell'ambito della gerarchia delle fonti, quindi, va considerato come fonte che non può derogare o modificare una legge.

Al consigliere comunale non può essere attribuita la funzione di vicesindaco attraverso una modifica statutaria che dia al Sindaco la facoltà di nominare il vicesindaco anche tra i consiglieri oltre che tra gli assessori.
Di questo parere è il ministero dell'Interno nel parere 3 settembre 2014 nel quale ricostruisce la gerarchia delle fonti partendo dall'articolo 114, comma 2, della Costituzione. 
«La legge n. 131/03, all’art. 4, comma 2, prescrive che lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, mentre al comma 4 statuisce che la disciplina dell’organizzazione dei comuni è riservata all’ente “nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione”.».
Pertanto lo statuto, collocandosi appena al di sopra delle fonti regolamentari, non può muoversi in contrasto con la norma nazionale, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.


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