La legge europea 2013-bis incide sui vincoli all'erogazione di carburante nei cosiddetti "distributori ghost", quelli senza personale impiegato, all'interno delle aree urbane.
Con una modifica all'articolo 28, comma 7, del Dl n. 98/2011, la legge 161/2014, all'articolo 23, modifica la previsione normativa ed estende a tutti i distritutori, ovunque ubicati, l'assenza di limitazioni.
La lettera della norma, risultante dall'intervento normativo in vigore dal 25 di novembre, sarà quindi:
«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato».