L'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo: la materia, spiega il ministero dell'Interno nel parere 1° ottobre 2014, è pertanto disciplinata dalle apposite norme statutarie e regolamentari, adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai consigli dall'articolo 38 del Tuel.
Per questo sembrano ammissibile anche i gruppi unipersonali, anche se formati successivamente all'insediamento del consiglio e che non seguano il risultato delle elezioni. Deve essere però rispettato il criterio di proporzionalita: le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Per giurisprudenza consolidata, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la presenza di ciascun gruppo presente in consiglio in modo che, se una lista è rappresentata da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite.
gli eventuali mutamenti in corso di consiliatura nel rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare, ovvero nella consistenza numerica dei gruppi, dovrebbero implicare una revisione, a cura del consiglio comunale, degli assetti preesistenti nelle commissioni consiliari, al fine di ripristinare il rispetto dei surrichiamati criteri a cui le stesse devono essere conformate.
Resta rimessa all’autonomia organizzativa dell’ente locale l’individuazione, anche mediante opportune integrazioni del vigente regolamento, del meccanismo tecnico, quale voto plurimo, voto ponderato o altro, reputato maggiormente idoneo ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello del gruppo che rappresenta.