Nuovo intervento dell'Anac in merito alle modalità di verifica di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, da parte delle SOA, nelle more dell'intervento legislativo sollecitato dall'Autorità nazionale anticorruzione, con la Segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014.
Il comunicato alle SOA 25 novembre 2014 n. 2 arriva in considerazione delle difficoltà evidenziate nell'ottenere la comunicazione antimafia tramite le Prefetture competenti da parte delle SOA e, insieme, della necessità di assicurare i controlli sull'avvenuta applicazione, con provvedimenti giudiziari definitivi, delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.
In questo senso l'Anac ritiene che «le SOA, ai fini della comunicazione antimafia, per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale, con le stesse modalità previste per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, come stabilito dall'art. 78, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010».