In materia di servizio di trasporto scolastico la Corte dei Conti Puglia, con deliberazione 76/2019/PAR, ha condiviso le argomentazioni formulate dalla Corte dei Conti Piemonte con la discussa deliberazione 46/2019.
I Giudici contabili pugliesi, pur ritenendo non consentita l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, in quanto a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, aggiungono che:
- gli enti locali possono inserire, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi, eventuali contribuzioni regionali destinate al diritto allo studio;
- gli enti locali possono destinare, nella propria autonomia finanziaria, specifiche risorse finanziarie purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri.
Entrambe le soluzioni, secondo i giudici contabili, permetterebbero agli enti locali di poter assicurare il servizio all’apertura del nuovo anno scolastico purché con spese non superiori a quelle stanziate nel bilancio precedente, ovvero destinando eventuali specifiche risorse addizionali qualora fornite da specifichi contributi regionali.