La norma sullo split payment, di cui avevamo anticipato il funzionamento nella Guida Operativa n. 13/2014, è diventata operativa con la legge di stabilità 2015.
Le disposizioni che la regolano sono contenute nei commi da 629 a 633 dell'unico articolo di cui è composta la legge 23 dicembre 2014 n. 190. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo a netto Iva: l'imposta dovrà essere versata direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinarsi con uno specifico decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione. Il Dm dovrà chiarire come, all'atto pratico, le amministrazioni dovranno gestire questi versamenti.
Il meccanismo dello split payment non si applica però alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
Per le Pa che omettono o ritardano il versamento dell'imposta scatta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.