| CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n. 278/2012/SRCPIE/PAR
Vista la richiesta di parere formulata dal
Sindaco del Comune di Xxxxxx (NO) in materia di determinazione dell'indennità
di funzione spettante agli amministratori locali;
Visto l’art. 100, c. 2, della Costituzione;
Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000
e successive modificazioni;
Visto l’art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile
2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio
dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione
della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n.
5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre
2010;
Vista l’ordinanza n. 25/2012, con la quale il Presidente ha convocato
questa Sezione di controllo per l’odierna seduta;
Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;
Ritenuto in
FATTO
Con nota n. 2240 in data 19 aprile 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio
delle Autonomie, con nota di quest’ultimo (n. 38/2012), pervenuta in data
27 aprile 2012 il comune di Xxxxxx, ha chiesto un parere in merito alla quantificazione
dell'indennità di funzione spettante agli amministratori locali.
L'ente, premesso che con delibera 1/2012 le SS.RR. di questa Corte hanno affermato
che "essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica,
di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della
rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che
quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere
superiore a quanto attualmente percepito", chiede se, nell'ipotesi di una
deliberata riduzione maggiore rispetto a quella stabilita dalla legge (o ancora
nell'ipotesi di rinunzia) questa decisione vincoli anche per il futuro o se
si possa successivamente riportare l'indennità entro i limiti previsti
dalla legge.
Chiede ancora se l'art. 1 c.54 della l. 266/2005 vada inteso nel senso che "
anche oggi le indennità restano fissate, salva ulteriore riduzione e
con divieto di aumento, nella misura risultante e percepita dagli amministratori
alla data del 30/09/2005, ridotta del 10%".
DIRITTO
1. Ammissibilità della richiesta.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti è prevista dall’art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003
che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti,
dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane
possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità
pubblica.
Per l’esercizio dell’attività consultiva sono stati elaborati
alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili
ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua
la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta
la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla
materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità
ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa
e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può
implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere,
ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo
soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite
del Consiglio delle Autonomie, e sotto quello oggettivo in quanto il quesito
riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalla
SS.RR. con delibera 54/2010, ed è formulato in maniera generale ed astratta.
2. Merito
La normativa sulla determinazione dell’indennità e dei gettoni
di presenza spettanti agli amministratori delle Regioni e degli Enti locali
era originariamente contenuta nell’art. 23, c. 9 della legge 3 agosto
1999 n. 265, norma successivamente recepita dall’art. 82 del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, e nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
In particolare il comma 8 del suddetto articolo 82 dispone che "la misura
delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente
articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali". In realtà il decreto ministeriale era già
vigente essendo stato emanato, in attuazione dell'articolo 23, c. 9, della l.
3 agosto 1999, n. 265, il d.m. n.119 in data 4 aprile 2000 che prevedeva un
sistema tabellare di calcolo dei compensi spettanti agli amministratori locali,
in base alla tipologia dell’ente di appartenenza.
L’art. 1, comma 54, legge 23/12/2005 n. 266, (finanziaria 2006) ha modificato
la disciplina disponendo che “ Per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle
province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti
dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti
degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati
enti"
Successivamente l’art. 5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in legge n. 122/2010, ha disposto la riduzione "per un periodo non inferiore
a tre anni " degli importi delle indennità già determinate
ai sensi del citato articolo 82, comma 8 in una misura percentuale differenziata
in base alla consistenza demografica dell'Ente. La predetta riduzione doveva
avvenire "con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi
dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" che peraltro
ad oggi non risulta emanato.
Le Sezioni Riunite con delibera n 1/2012, resa in funzione nomofilattica ai
sensi dell’art.17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito
dalla legge n.102 del 3 agosto 2009, hanno esaminato il rapporto intercorrente
tra le due disposizioni ed hanno ritenuto che l’art. 1, comma 54 legge
n. 266/2005 sia "ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo
sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può
essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità
così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL
n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà
tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi
tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori
non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito".
Ciò premesso la questione posta dal Sindaco del comune di Xxxxxx concerne
la corretta determinazione delle indennità di funzione degli amministratori
locali, qualora l'importo dell'indennità sia stato determinato in misura
inferiore rispetto al limite derivante dalla riduzione legislativamente disposta.
Osserva la Sezione che il potere di variare, in aumento o in diminuzione, l'ammontare
dell'indennità era previsto dal comma 11 del citato articolo 82 TUEL
il quale, nella sua formulazione originaria, disponeva, che "le indennità
di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono
essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i
rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante
non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per
le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti,
dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento
gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario".
Nella citata delibera 1/2012 le Sezioni Riunite, hanno precisato che il potere
di variare l'importo, stabilito dalla citata norma ha continuato a vivere nell’ordinamento,
sia pure ponendo delicati problemi di coordinamento la riduzione del 10 per
cento, disposta con la legge finanziaria per il 2006. fino ad essere successivamente
limitato dall’art. 2, comma 25, legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ha
escluso la possibilità di deliberare la riduzione dell'indennità,
sostituendo il primo periodo del citato comma 11, con il seguente: "Le
indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere
incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti
di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio
per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento
gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione
dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità
interno fino all'accertamento del rientro dei parametri".
Successivamente il d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge n. 133/2008,
ha escluso anche la possibilità di deliberare incrementi: in particolare
l'art. 76 c. 3 ha escluso qualsiasi possibilità di modifica delle indennità,
sostituendo l'intero c. 11 dell'art 82 con il seguente: "La corresponsione
dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione
del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini
e modalità".
Infine il sopra richiamato art. 5, c. 7 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, , convertito
in legge n. 122/2010, ha disposto la riduzione "per un periodo non inferiore
a tre anni " degli importi delle indennità già determinate
ai sensi del citato articolo 82, comma 8 in una misura percentuale differenziata
in base alla consistenza demografica dell'Ente. Peraltro, come precedentemente
detto il decreto attuativo ad oggi non risulta emanato.
In base alla sopra esposta normativa, con riferimento ai quesiti posti, ritiene
la Sezione che, a partire dal 2008, essendo stata abolita la possibilità
per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le
delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dal legislatore,
vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che
non hanno alcun influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi.
Con riferimento al secondo quesito si osserva che le indennità restano
fissate nella misura conseguente alla riduzione prevista dalla legge 266/2005,
che non opera sull'ammontare dell'indennità deliberata al 30/9/2005 soltanto
se gli organi dell'ente, avvalendosi della facoltà prevista dal c. 11
dell'art. 82 nel testo allora vigente, si erano autonomamente determinati nel
senso di ridurne l'ammontare in misura pari o superiore al 10% rispetto all'importo
base fissato dal d.m. 119 del 2000 (in tal senso si era già espresso
il Ministero dell'Interno con circolare Circ. 28 giugno 2006, n. 5/2006).
P.Q.M.
Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.
Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria,
all’Amministrazione richiedente.
Così deliberato in Torino nell’adunanza del giorno 4 luglio 2012.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Mario PISCHEDDA) F.to (Dott.ssa Enrica LATERZA)
Depositata in Segreteria il 6/07/2012
Il Funzionario preposto
F.to (Dott. Federico SOLA)
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