Appuntamento con il versamento Iva il prossimo 16 aprile per l'attuazione degli obblighi di scissione dei pagamenti introdotto dall'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972.
In via eccezionale, oltre all'Iva divenuta esigibile nel mese di marzo 2015, gli enti potranno versare quanto dovuto anche in riferimento ai mesi di gennario e febbraio che, invia transitoria, potevano essere posticipati appunto al 16 aprile.
La cadenza, mensile, per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti istituzionali della Pa in qualità di consumatore finale, è fissata al 16 del mese successivo all'esigibilità mentre per gli acquisti relativi allo svolgimento di attività commerciale le Pa dovranno adempiere nei tempi ordinari delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali stabiliti rispettivamente dall'articolo 1 del Dpr n. 100/1998 e dall'articolo 7 del Dpr n. 542/1999.
L'Iva dovuta sugli acquisti effettuati dalle Pa per lo svolgimento dell'attività istituzionale, deve essere versata con specifico codice tributo (risoluzione n. 15/E/2015).
Così i versamenti - Se le Pubbliche amministrazioni:
- sono titolari di conti presso la Banca d'Italia il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 EP, codice tributo 620E;
- sono solo titolari di conti accesi presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 ordinario, codice tributo 6040;
- non sono titolari di conti in Banca d'Italia o presso le banche convenzionate, devono effettuare il versamento direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, articolo 12;