Nel versamento del prossimo 16 aprile, in via eccezionale, è possibile ricomprendere anche l'Iva acquisti da scissione dei primi tre mesi dell'anno.

Appuntamento con il versamento Iva il prossimo 16 aprile per l'attuazione degli obblighi di scissione dei pagamenti introdotto dall'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972.
In via eccezionale, oltre all'Iva divenuta esigibile nel mese di marzo 2015, gli enti potranno versare quanto dovuto anche in riferimento ai mesi di gennario e febbraio che, invia transitoria, potevano essere posticipati appunto al 16 aprile.

La cadenza, mensile, per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti istituzionali della Pa in qualità di consumatore finale, è fissata al 16 del mese successivo all'esigibilità mentre per gli acquisti relativi allo svolgimento di attività commerciale le Pa dovranno adempiere nei tempi ordinari delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali stabiliti rispettivamente dall'articolo 1 del Dpr n. 100/1998 e dall'articolo 7 del Dpr n. 542/1999.

L'Iva dovuta sugli acquisti effettuati dalle Pa per lo svolgimento dell'attività istituzionale, deve essere versata con specifico codice tributo (risoluzione n. 15/E/2015).

Così i versamenti - Se le Pubbliche amministrazioni:

  • sono titolari di conti presso la Banca d'Italia il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 EP, codice tributo 620E;
  • sono solo titolari di conti accesi presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 ordinario, codice tributo 6040;
  • non sono titolari di conti in Banca d'Italia o presso le banche convenzionate, devono effettuare il versamento direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, articolo 12;


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