La vocazione turistica di un comune non consente di stampare opuscoli informativi in deroga alle disposizioni vincolistiche in materia di spese di pubblicità e rappresentanza. Tuttavia, un discorso diverso deve farsi qualora gli opuscoli vengano finalizzati non tanto ad incrementare il turismo, quanto a valorizzare beni culturali.
La sezione di controllo Emilia-Romagna della Corte dei Conti opera una breve ricognizione del quadro normativo sotteso ai vincoli di spesa, a partire dall'articolo 6, comma 8, del Dl n. 78/2010 che fissa al 20% delle spese 2009 il tetto massimo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
Nella delibera n. 81/2015, i giudici contabili inseriscono la stampa degli opuscoli informativi tra le spese di pubblicità (con il fine di incrementare la domanda di beni o servizi) piuttosto che tra le spese di rappresentanza che hanno lo scopo di promuovere all'esterno l'immagine di un ente: come tali sono soggette al medesimo regime vincolistico del Dl n. 78/2010.