Una nuova circolare del ministero dell'Interno chiarisce alcuni aspetti dell'intestazione temporanea dei veicoli, sottolineando il carattere non retroattivo delle disposizioni di legge appena entrate in vigore.
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Il Ministero degli Interni, con circolare n. 7812 del 31 ottobre 2014«Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., c art. 247-bis Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992)», ha diramato ulteriori disposizioni a ridosso della data di entrata in vigore delle nuove procedure per l'intestazione temporanea dei veicoli.
L'attesa circolare detta intanto disposizioni operative in ambito di “comodato”. Premesso che tale istituto è a forma libera, nel senso che non richiede obbligatoriamente la forma scritta, il Ministero precisa che l'obbligo di annotazione, è imposto solo quando tale atto, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni.
Con questo il Ministero intende evidenziare che nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.
Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre 2014.
Le eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dalla data fissata, quindi a partire dal 4 dicembre 2014.


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